L’apprendistato
La disciplina dell’apprendistato è oggi interamente contenuta negli articoli da 41 a 47 del Decreto Legislativo di riordino dei contratti di lavoro (d.lgs. 81/2015).
Viene definito dallo stesso Decreto Legislativo come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a “causa mista”: alla tipica causa di scambio (lavoro/retribuzione), si aggiunge la finalità formativa. Per il datore di lavoro rappresenta uno strumento utile per formare i giovani con la professionalità di cui si ha bisogno, usufruendo, peraltro, di agevolazioni di varia natura (normative, retributive, contributive…). Sul datore di lavoro grava comunque l’obbligo della formazione dell’apprendista. Per l’apprendista, l’apprendistato rappresenta uno strumento di ingresso nel mondo del lavoro, in un contesto favorevole all’apprendimento.
- L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: per i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, può essere utilizzato in tutti i settori di attività ed ha una durata massima di 3 anni (4 se si tratta di un diploma quadriennale).
- L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali: per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, può essere utilizzato in tutti i settori di attività. La determinazione della durata del contratto è lasciata dal Decreto agli accordi interconfederali ed ai contratti collettivi, tenendo conto che la durata minima non può essere superiore a tre anni.
- L’apprendistato di alta formazione e di ricerca è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni regolamentate: per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, può essere utilizzato in tutti i settori di attività. La durata e la regolamentazione del contratto sono lasciate alle Regioni, in accordo con le associazioni di lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
- L’apprendistato professionalizzante ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione. Per quest'ultima tipologia di apprendistato non sono previsti limiti di età né limiti di durata. Ne sono destinatari i lavoratori beneficiari d’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Ognuna delle tipologie è regolata nel dettaglio dalle normative regionali e dai contratti collettivi.
A prescindere dalla tipologia di apprendistato, il contratto, redatto per iscritto a fini probatori, deve contenere il piano formativo individuale.
Per salvaguardare la funzione di apprendimento, viene imposto dal Decreto un numero massimo di apprendisti per datore di lavoro: “il numero complessivo che un datore di lavoro può assumere […] non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. […]. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre”.