Tirocinio / stage
Introduzione
Il tirocinio, conosciuto anche come stage, è un periodo di orientamento al lavoro e, allo stesso tempo, un momento di formazione.
Ai fini dell’attivazione del tirocinio è necessaria la stipula di una convenzione tra l’ente promotore e il soggetto ospitante. La convenzione deve includere un progetto formativo.
- Il soggetto promotore è il soggetto che promuove il tirocinio e che assolve a tutti gli oneri burocratici previsti dalla normativa per attivarlo (università, scuole superiori pubbliche e private, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento…).
- Il soggetto ospitante è il soggetto che accoglie il tirocinante (aziende private, studi professionali, cooperative, enti pubblici, associazioni non profit…).
Il tirocinio non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato (lo prova, tra l’altro, l’utilizzo del termine convenzione in luogo di contratto).
Tirocinio curriculare e extracurriculare
Due sono le categorie di tirocini da analizzare:
- Il tirocinio curriculare è quello che viene svolto dallo studente durante il suo percorso di studi. La funzione principale di questa tipologia di tirocinio è quella di dare allo studente la possibilità di affinare il processo di apprendimento tramite una esperienza professionale. La disciplina dei tirocini curriculari è di competenza dello Stato.
- Il tirocinio extracurriculare è un tirocinio che non rientra nella definizione di tirocinio curriculare. La funzione è quella di agevolare le scelte professionali del tirocinante mediante una formazione in un ambiente produttivo, mettendolo in contatto diretto con il mondo del lavoro. Appartengono a questa categoria i tirocini formativi e di orientamento e quelli di inserimento o reinserimento al lavoro mirati ad inserire o reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione o con particolari svantaggi. La disciplina dei tirocini extracurriculari è di competenza delle Regioni. Ai fini di dare una coerenza alle varie discipline regionali, la Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome ha fornito una cornice normativa di riferimento tramite un documento denominato Linee Guida.
Le Linee Guida e l’autonomia regionale
La regolamentazione in materia di tirocini è, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome. Tuttavia, come richiesto dalla legge 92/2012, la Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome ha fornito una cornice normativa di riferimento tramite delle Linee Guida per evitare un uso distorto dei tirocini da parte delle Regioni, le cui prescrizioni sono state recepite dalle Regioni e Province Autonome con i provvedimenti di propria competenza.
La prima versione delle suddette Linee Guida, emanate nel 2013, sono state sostituite dalle “Linee-guida in materia di tirocini e orientamento”, adottate in data 25 maggio 2017.
Rientrano nel campo di applicazione delle Linee Guida i tirocini extracurriculari:
- tirocini formativi e di orientamento (neolaureati e neodiplomati)
- tirocini di inserimento e reinserimento (inoccupati, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione)
- tirocini a favore di persone svantaggiate
Sono invece esclusi dal campo di applicazione i tirocini curriculari, transnazionali, estivi ed i tirocini per l’accesso agli albi (praticantato).
Cosa è previsto nelle Linee Guida?- La durata massima del tirocinio è di 12 mesi. Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi. È prevista anche una durata minima di 2 mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti operanti stagionalmente, per i quali la durata minima è di 1 mese. In alcuni casi, individuati dalle Linee Guida, i tirocini possono essere sospesi o interrotti.
- Il tirocinio si attiva mediante una convenzione a cui deve essere allegato il Piano Formativo Individuale (PFI), che definisce gli obblighi ed i doveri delle parti. In particolare devono essere identificati: l’anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento (promotore, ospitante e tirocinante), la durata e le ore giornaliere e settimanali, l’indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio.
- Divieti per tirocinanti: i tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizioni proprie del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori dipendenti duranti i picchi di attività o sostituire personale in ferie, malattia o maternità. Sono inoltre previsti alcuni divieti nell’attivazione di tirocini (ad esempio nel caso in cui nei due anni precedenti tra il soggetto ospitante e il tirocinante sia intercorso un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico).
- Il soggetto promotore e il soggetto ospitante devono nominare entrambi un tutor. I due tutor hanno funzioni distinte, ma collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche, per monitorare lo stato di avanzamento del percorso formativo e per garantire l’attestazione dell’attività svolta.
- È prevista la corresponsione di un’indennità minima per le attività svolte dal tirocinante, non inferiore a 300 euro lordi mensili (che le Regioni possono elevare). Nel caso non venga corrisposta l’indennità scatta una sanzione pecuniaria.
- Spetta alla normativa regionale la previsione del numero massimo di tirocini attivabile contemporaneamente dal soggetto ospitante; sono previste comunque delle quote di contingentamento che dipendono dalle dimensioni dell’unità operativa del soggetto ospitante:
- da 0 a 5 dipendenti: 1 tirocinante
- da 6 a 19 dipendenti: 2 tirocinanti
- più di 20 dipendenti: numero di tirocinanti non superiore al 10% dei dipendenti
Le linee guida prevedono poi un meccanismo di premialità per i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti: nel caso in cui questi abbiano già raggiunto la soglia di contingentamento prevista, possono inserirne dei nuovi purché abbiano assunto - tramite contratto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi - una certa quota di tirocinanti nei 24 mesi precedenti. In particolare:
Percentuale dei tirocinanti stabilizzati Numero di tirocinanti "extra" attivabili 20% 1 50% 2 75% 3 100% 4
- Al termine dell’esperienza viene rilasciata al tirocinante un’attestazione finale che documenta le attività svolte.